di Pietro Guerini – Portavoce nazionale NO194
Il manifesto della nostra iniziativa referendaria , da me redatto e riportato sul sito www.no194.org , quello ufficiale dell’associazione no194 e dell’omonimo comitato no194 , che vanta oltre 8 000 aderenti , sigla che rappresenta la prima organizzazione antiabortista italiana , recita :
“ Piuttosto , alla luce del pericolo di una ( peraltro infondata ) censura da parte della Consulta , i quesiti referendari avranno essenzialmente come oggetto le norme più significative della legge , che si aggiungeranno così al quesito sull’abrogazione totale della legge .
Tra le disposizioni più controverse ed impopolari della 194 , in particolare ed anzitutto , debbono annoverarsi l’art. 4 ( che riconosce il diritto di interruzione volontaria della gravidanza anche per mere ragioni economiche , morali e sociali nei primi 90 giorni ) e l’art. 5 ( che attribuisce alla donna, anche se coniugata, il diritto di assumere la decisione abortiva senza coinvolgere il potenziale padre , che può così legalmente rimanere del tutto ignaro dell’evento ) .
L’iniziativa è solo finalizzata all’abrogazione della legge ( dall’entrata in vigore della quale si sono registrati oltre 5 milioni di aborti , secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute ) e rigetta ogni ipotesi di trattativa , che sarebbe inconcepibilmente effettuata sulla pelle del nostro prossimo .
Di conseguenza , possibili effetti legislativi dell’operazione in oggetto restrittivi sulla portata della 194 ( ed intermedi rispetto all’obiettivo indicato ) , sarebbero frutto di una ( tra l’altro ad oggi del tutto improbabile ) azione parlamentare totalmente unilaterale e non concordata con i promotori del referendum “ .
Dal primo periodo , si evince in modo assolutamente pacifico :
1 ) che sarà proposto un quesito sull’abrogazione totale della legge ;
2 ) che , alla luce del pericolo di una ( peraltro infondata nel merito ) censura da parte del Consulta , i quesiti referendari avranno essenzialmente come oggetto le norme più significative della legge , fermo restando il quesito abrogativo totale ( cosiddetto massimale ) .
1 ) Ora , il quesito massimale può essere proposto anche formalmente in modo massimale o in modo formalmente non massimale , ma massimale nella sostanza .
A titolo di esempio , l’abrogazione , tra l’altro , oltre che degli artt. 4 e 5 ( che hanno introdotto il libero aborto nei primi 90 giorni di gravidanza ) , dell’art. 6 limitatamente alla lett. b ( che riguarda i casi di interruzione della gravidanza anche dopo i primi tre mesi di gestazione , ammessa qualora siano accertati processi patologici tali da determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna ) , lascerebbe sopravvivere il 6 lett. a , con il quale si ammette l’aborto anche dopo il 90° giorno di gravidanza nel caso di grave pericolo per la vita della donna , per effetto della stessa o del parto .
Come più volte ribadito , tale ultima ipotesi sostanziale non è stata introdotta della 194 , perché anche prima della sua entrata in vigore , anno 1978 , quella fattispecie rientrava nella generale causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p. , non essendo , in particolare , punibile quella condotta per stato di necessità ( della madre ) , quindi per la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona , non volontariamente causato dall’interessato , né altrimenti evitabile , ferma restando la proporzionalità del fatto al pericolo .
Chi con la 194 vorrebbe abolire questa ipotesi , non conosce il diritto .
2 ) I quesiti minimali possibili ed efficaci per i nostri fini sostanziali sono molteplici .
La formula che usato sin dall’inizio è volutamente non specifica , per evitare che qualche associazione usasse la virgola o il punto e virgola per giustificare la sua mancata adesione , mascherando , così , i propri interessi di marchio e di bottega , con implicazioni anche di carattere commerciale .
Ecco che è possibile configurare in via alternativa al quesito massimale , che sicuramente verrà proposto , almeno due ipotesi centrali :
a ) la riproposizione tale e quale del quesito minimale già ammesso nel 1981 ;
b ) un quesito sostanzialmente abrogativo ( tra l’altro ) degli artt. 4 e 5 , che , se ammesso e approvato dal corpo elettorale , estenderebbe ai primi 90 giorni di gravidanza le più rigorose condizioni previste dall’art. 6 della legge .
Quindi , non più aborto libero , neppure nei primi 3 mesi di gestazione .
Per quale motivo questa proposizione alternativa ?
Proprio per evitare che il lavoro immane ( e soprattutto io posso usare questo termine , anche se nessuno mi ha obbligato ad affrontare questa battaglia ) che presuppone questa operazione non cada nel nulla , stante i pericoli di una censura della Consulta , ma che si possa ottenere almeno un risultato parziale , significativo sul piano giuridico e culturale .
Chiederemo , dunque , come da manifesto , l’abrogazione totale , in subordine abrogazioni parziali .
Ora , la recente sentenza n. 13 del 2012 , con la quale sono stati rigettati i quesiti del referendum elettorale di Dipietrista matrice , hanno sottolineato , in parte ribadendoli , due princìpi di fondo :
a ) l’inammissibilità di una reviviscenza di una legge ( abrogata ) anteriore rispetto a quella oggetto di referendum ;
b ) la necessità che , dall’astratta abrogazione della legge , sia configurabile una normativa cosiddetta “ di risulta “ , quindi residua e tale da poter sopravvivere autonomamente ed essere immediatamente applicabile , regolando la materia .
I due princìpi , a mio avviso , sono del tutto contraddittori .
Per giustificare il primo , infatti , molto discutibile e contestato da diversi costituzionalisti , s’afferma che dall’approvazione di un referendum abrogativo non può derivare l’entrata in vigore di una disciplina , ancorché preesistente e soppressa , poiché , in tal caso , si stravolgerebbe la natura dell’istituto referendario , trasformandolo da abrogativo a propositivo ..
Orbene , tale motivazione , a mio avviso , vale però anche per smentire il secondo princìpio che la Corte Costituzionale afferma , in quanto attraverso la normativa di risulta l’approvazione del referendum svolge , comunque , una funzione novativo-legislativa , disciplinando novativamente la materia .
La mancata ammissione nel 2005 del quesito massimale sulla L. 40 era giustificato dall’assenza di una normativa precedente , da cui la prospettiva di un autentico vuoto normativo .
Pericolo , comunque , da escludersi in presenza di quesiti abrogativi parziali , nei termini di cui sopra .
Ad ogni buon conto , ribadisco la mia assoluta apertura sui dettagli dei quesiti ad un confronto con tutte quelle organizzazione che volessero subordinare la propria adesione a questioni di carattere tecnico-giuridico .
Naturalmente , il mio auspicio è che le possibili considerazioni provengano da soggetti che conoscono il diritto applicato ( avvocati o giudici ) o , quanto meno , che siano dottori in legge e lavorino sul diritto .
Invito , quindi , tutti i rappresentanti di associazioni o comitati o loro esponenti a formulare pubblicamente tali possibili considerazioni , che non potranno , peraltro , mai essere considerate delle contestazioni , rispetto a quesiti che non ho mai volutamente enunciato in modo specifico .
Inoltre , mi rendo disponibile ad un dibattito , sempre pubblico , sui quesiti medesimi , alla presenza dell’assemblea di quelle organizzazioni .
Non temo la trasparenza , come sempre , non avendo nulla da nascondere .
Ognuno , all’occorrenza , potrà valutare da oggi parole e silenzi .
Invito , come sempre , tutti coloro che ritengono che abbia un senso protestare contro qualcosa solo se si ha una proposta concreta diretta alla sua eliminazione , ad aderire alla nostra iniziativa tramite il sito ufficiale www.no194.org .