IL FALSO PROBLEMA DELLA REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DELLE CONVIVENZE. CHE FINE HA FATTO LA ROBUSTA CULTURA GIURIDICA CATTOLICA? – di Patrizia Fermani

di Patrizia Fermani

 

 

cfsDa quando i principi non negoziabili sono finiti a Castelgandolfo e dormitat come Omero la Congregazione per la dottrina della fede, le parole sciamano in libertà in Vaticano un po’ da tutte le direzioni, compresa quella del prestigioso quotidiano della Cei. Infatti molte voci si sono levate da quelle parti, concordi nel suggerire (ovviamente al legislatore italiano) la regolamentazione giuridica delle convivenze anche omosessuali. Cosa che in altre circostanze sarebbe stata chiamata ingerenza e ora viene inserita probabilmente nel capitolo dell’aggiornamento, considerata l’importanza – pari solo a quella della crisi economica – assegnata alla questione dalla parte più “sensibile” del nostro mondo politico.

Non ci proponiamo qui di vagliare la compatibilità di queste affermazioni con il Magistero della Chiesa cattolica, sulla quale di certo non tarderà a pronunciarsi il Vescovo di Roma. Ma certo lascia perplessi come l’adeguamento passivo ad un falso problema, costruito artatamente attraverso una sapiente trappola terminologica, provenga da esponenti di quella che è stata per secoli anche una robusta cultura giuridica. Infatti è proprio sul piano del diritto che si scopre la totale vacuità di una questione immessa sul quel mercato delle idee dove oggi è possibile acquistare a basso costo ogni genere di mercanzia.

Non è il caso di ribadire quanto sia infondata la asserita necessità di un riconoscimento civilistico di “diritti” derivati dalla convivenza tra due persone. Infatti l’ordinamento, accogliendo il principio della libertà negoziale garantisce a tutti i soggetti con capacità di agire la possibilità di regolare i propri rapporti patrimoniali come meglio credono e di ricevere all’occorrenza la relativa tutela giurisdizionale. D’altra parte, come è stato recentemente indicato dall’avvocato Amato, esiste anche tutta una rosa di particolari facoltà di cui possono avvalersi queste persone a fini pratici, anche al di là del regime pattizio, e proprio in ragione della contingente situazione di convivenza.

Ma la prospettiva cambia radicalmente quando dal piano dei rapporti di diritto privato si passa a quello del diritto pubblico, per reclamare che la convivenza tra due persone diventi il presupposto di un vero e proprio status giuridico riconosciuto come tale dalla legge. Infatti, quando la legge non è chiamata semplicemente a tracciare i limiti della libertà negoziale, ma riconosce la necessità di intervenire per disciplinare direttamente determinate situazioni o rapporti, tale intervento non può che essere guidato dal criterio dell’interesse pubblico. In altre parole, se lo Stato, come proiezione della collettività organizzata, assume come propri interessi facenti capo a persone fisiche o giuridiche, questi ultimi debbono coincidere oggettivamente in tutto o in parte con l’interesse della intera collettività, sulla quale tra l’altro graveranno gli oneri che derivano della tutela giuridica accordata. E’ il caso dell’impresa commerciale, delle formazioni societarie che svolgano una attività di interesse generale, delle fondazioni, o di quei privati cittadini con i quali lo Stato intrattiene rapporti regolati dal diritto amministrativo; è soprattutto il caso paradigmatico della famiglia fondata sul matrimonio che garantisce, attraverso gli impegni assunti dai coniugi reciprocamente e nei confronti della prole, la tendenziale stabilità e conservazione della società. Dunque, ogni tutela giuridica non può prescindere dalla rilevanza dell’interesse sotteso per i fini costitutivi e per le esigenze fondamentali di salvaguardia e di sviluppo morale e materiale dell’intera collettività organizzata.

Ora, è evidente che sotto il profilo dell’interesse pubblico la situazione di convivenza tra due o anche più persone è giuridicamente irrilevante e appartiene alla sfera dei fatti che Costantino Mortati chiamava “indifferenti”. Certo la legge può accordare la propria tutela a qualsiasi situazione o soggetto in virtù del proprio potere sovrano, sull’esempio famoso del cavallo imperiale insignito della dignità senatoria, ma il legislatore risponde, di fronte alla collettività che lo ha istituito, della corretta interpretazione dei fini del diritto.

Infine, connesso col problema giuridico c’è ovviamente anche il problema etico, ma questo sembra non affannare in modo particolare neppure tanti cattolici benpensanti. Anzi, come abbiamo visto all’inizio, ora esso risulta improvvisamente superato in un colpo solo da significativi rappresentanti dell’autorità ecclesiastica, mossi dalla rinnovata ansia di abbracciare il mondo senza beneficio di inventario. Una via ormai ineludibile, questa, anche per il vicario del vescovo di Padova che spiegava qualche giorno fa ai cresimandi come il cristianesimo, nella lezione del Vaticano II (che torna ad essere allineato con successo sul fronte di una lungimirante discontinuità), abbia sostituito definitivamente e felicemente a qualsiasi legge, la legge della libertà.

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