di Don Marcello Stanzione
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I cardinali sono sempre stati particolarmente al centro dell’attenzione dei mass media mondiali in modo particolare quando c’è un concistoro per la nomina di nuovi porporati e quando, morto il papa, bisogna attraverso il conclave sceglierne uno nuovo espresso dal collegio cardinalizio. Recentemente quattro cardinali, tra cui l’americano Burke, insigne canonista, già prefetto della Segnatura apostolica, hanno espresso alcuni “dubia” sull’Amoris Laetitia e hanno chiesto spiegazioni al pontefice Francesco per chiarire alcuni punti che secondo loro creerebbero confusione nella Chiesa riguardo alla tradizionale prassi matrimoniale.
Per comprendere tale gesto bisogna comprendere qual è il ruolo che la storia e il diritto canonico attribuiscono ai cardinali. A tale riguardo il canone 356 del codice di diritto canonico prescrive come dovere che i cardinali debbano collaborare assiduamente col papa. I quattro insigni porporati col loro gesto di spiegazione pubblica su alcuni passi di Amoris Laetitia, certamente pensavano in coscienza di collaborare con il papa al bene della fede cattolica.
I primi cristiani riconoscevano come sedi apostoliche, o Sante Sedi, le residenze ufficiali degli apostoli fondatori delle chiese primitive. La parola “sede” (che deriva dal latino sedes, ossia sedia), è ancora usata per la residenza di un vescovo, mentre il termine Santa Sede è venuto a significare comunemente la sede del vescovo di Roma, il Papa. Nella legislazione della chiesa cattolica (diritto canonico) e nella diplomazia internazionale, Santa Sede significa il vescovado del papa a Roma e insieme la curia vaticana, o corte pontificia, che lo aiuta a governare la chiesa cattolica. Secondo la teologia cattolica, i vescovi della chiesa governano le loro diocesi per autorità divina; in qualsiasi modo vengano scelti, la scelta deve essere confermata sempre dal papa.
Insieme al papa, i vescovi esercitano su tutta la Chiesa un’autorità che diventa visibile quando si riuniscono in concilio ecumenico. Dal primo concilio ecumenico di Nicea del 325 d.C., che definì la divinità di Cristo, al Concilio Vaticano II, convocato cinquantacinque anni fa, nel 1962, da papa Giovanni XXIII per il rinnovamento pastorale della Chiesa, ci sono stati 21 concili ecumenici. Il papa tuttavia, nella sua qualità di successore di san Pietro, esercita anche da solo, per autorità divina, il potere supremo sulla chiesa. Quando impartisce degli insegnamenti in materia di rivelazione di morale può, da solo con i vescovi, invocare il dogma dell’infallibilità, e cioè la garanzia divina che in rari casi riguardanti la fede e la morale accuratamente definiti non può errare nel suo insegnamento.
La Santa sede è il supremo organismo di governo del papa ed è l’ente, generalmente riconosciuto dalle leggi internazionali, in grado di compiere atti validi in nome della Chiesa cattolica; costituisce (a parte l’ordine di Malta che è appunto sovrano) l’unica eccezione alla regola secondo cui nella legislazione internazionale solo gli “stati” hanno responsabilità legale. All’interno della Chiesa, la struttura della Santa Sede nel corso dei secoli si è sviluppata diventando un complesso sistema gerarchico comprendente una curia, o servizio civile, formato da funzionari così numerosi come mai nei tempi passati. Salvo alcune importanti eccezioni, i consiglieri chiave del papa sono i cardinali curiali, che vivono stabilmente a Roma, all’interno o vicino alla Città del Vaticano.
Considerati con affezionata deferenza dalla maggior parte dei cattolici, i cardinali con le loro diverse figure, taglie ed età rappresentano un gruppo di uomini eterogeneo come nessuno altro al mondo. I cardinali designati dal papa per essere i suoi collaboratori principali nel governo centrale, collettivamente formano il sacro Collegio dei cardinali. I membri del sacro Collegio rientrano in tre categorie: cardinali vescovi, cardinali preti e cardinali diaconi. La classificazione risale al medioevo, quando i consiglieri del papa venivano scelti tra i vescovi delle diocesi attorno a Roma, tra i sacerdoti delle parrocchie romane o semplicemente tra gli amministratori. (Tra questi ultimi, l’esempio più famoso è Gregorio Magno che, sebbene avesse una grande esperienza diplomatica, quando fu eletto papa era solo un diacono). Le particolari funzioni dei cardinali vescovi e dei cardinali diaconi rendono conveniente la loro residenza a Roma; per questo spesso vengono scelti cardinali diaconi preti e poi cardinali vescovi. I vescovi residenziali sono fatti cardinali preti e tali rimangono, mentre coloro che non sono membri della curia né vescovi residenziali (il cardinale Newman, per esempio, ricevette una speciale dispensa per vivere fuori Roma) sono di solito fatti cardinali diaconi e tali restano. I cardinali vescovi, in genere ecclesiastici con una lunga attività di servizio amministrativo in Vaticano, vengono di solito promossi direttamente da nunzi o segretari di una delle sacre congregazioni al titolo di cardinali: possono così continuare il servizio a tempo pieno in curia. Prima del 1917, sebbene il fatto si verificasse molto raramente, anche dei laici potevano essere cardinali (Cesare Borgia balza alla mente come il più noto). Oggi i sacerdoti che diventano cardinali di solito sono già vescovi; se non lo sono vengono normalmente ma non obbligatoriamente consacrati vescovi in precedenza. I cardinali dei nostri giorni ricevono il loro “titolo” in base all’antica suddivisione romana della curia.
Il Collegio dei cardinali era in precedenza limitato a settanta, ma gli ultimi papi l’hanno nettamente aumentato. Nella scelta di candidati particolari, i papi del passato erano influenzati dalla loro evidente santità, dal nepotismo e da considerazioni di carattere politico, a volte spinti dalle relazioni del passato con i governi europei del tempo. Oggi, con papa Francesco, la scelta dei cardinali non è più abbastanza prevedibile come una volta: i vescovi titolari di alcune sedi tradizionalmente primaziali quali Vienna, New York, Westminster, Varsavia, Parigi, Milano normalmente lo saranno ancora, ma papa Francesco ha già elevato al cardinalato vescovi di diocesi dove il titolare non era mai stato fatto cardinale e non ha invece nominato cardinali vescovi di diocesi dove c’era sempre stato (es. Torino, Venezia per quanto riguarda l’Italia). Nella effettiva scelta di una persona ecclesiastica per una particolare sede vescovile, l’intervento del papa si limita di solito alla decisione, influenzata dal desiderio dei vescovi, particolarmente del nunzio apostolico, del clero e del popolo, tra una “terna” di possibili candidati all’episcopato o già vescovi. Tuttavia la selezione dei cardinali rimane prerogativa specifica del papa.
Talvolta un cardinale non è nominato pubblicamente ma creato in pectore (segretamente). Quest’uso scomparve sotto papa Pio XII e papa Giovanni XXIII, per essere poi ripreso dal papa Paolo VI come gesto di solidarietà per onorare certi cardinali nei paesi comunisti. Vi sono diversi tipi di concistori, o riunioni, attraverso cui i cardinali prestano la loro opera nel governare la chiesa e nel perpetuare la loro organizzazione unica. Tali concistori vanno dal “concilio segreto”, al quale partecipano con il pontefice e con un gruppo di funzionari e che può trattare la nomina di nuovi membri nelle loro file o la richiesta formale di pallia (i paramenti di lana, segno dell’approvazione papale) per i nuovi arcivescovi, ai rari concistori pubblici, condotti con scopi cerimoniali alla presenza di vescovi, diplomatici e anche semplici fedeli cattolici.
La procedura per creare un nuovo cardinale è abbastanza flessibile, ma normalmente richiede nei vari stati procedurali il presunto consenso del collegio alla scelta fatta dal papa. Così papa Giovanni Paolo II tenne il suo primo concilio segreto per la nomina di 14 cardinali, i cui nomi erano stati resi noti in maggio, il 30 giugno 1979 nella sala conciliare del Palazzo apostolico. Erano presenti 52 cardinali precedentemente nominati, e furono trattate anche altre questioni concistoriali, compresa la nomina di vescovi e arcivescovi e la nomina del camerlengo del sacro Collegio. Circa un’ora dopo, nella mattinata, il decano del collegio consegnò ai nuovi cardinali i loro “biglietti” o certificati nella sala delle udienze Paolo VI. I nuovi cardinali presentarono quindi giuramento di fedeltà e obbedienza al papa e ai suoi successori. Poi il papa, alla presenza degli altri cardinali, di molti vescovi, dei membri dei corpi diplomatici e di 4000 fedeli, compì la cerimonia dell’imposizione della berretta ai nuovi cardinali inginocchiati davanti a lui, e assegnò a ciascuno il titolo di una sede romana. Il giorno successivo, 1 luglio, il papa concelebrò la messa con i nuovi cardinali e consegnò loro gli anelli nella basilica di San Pietro. Il 2 luglio i nuovi cardinali, insieme ad amici e familiari furono ricevuti in udienza dal papa.
L’anello dato dal papa a un cardinale per la sua nomina varia di volta in volta. Nel 1946 papa Pio XII diede degli anelli con topazi. Un cardinale viene considerato un principe della Chiesa e indossa di solito una veste nera orlata di rosso vivo ma, nelle cerimonie pubbliche, si riveste di una talare scarlatta o di porpora. La mantellina o “mozzetta”, indossata per le cerimonie religiose, è scarlatta o rossa, così come il copricapo quadrato o berretta datagli dal papa. Paolo VI prese la decisione, divenuta operativa nel 1971, di escludere i cardinali ultraottantenni dalla possibilità di votare nei futuri conclavi per l’elezione dei papi e di continuare il lavoro nella curia. Questo provvedimento mise nei guai i funzionari del conclave successivo: gli ultraottantenni accettarono di essere esclusi dal conclave e dalle votazioni, ma si opposero al fatto di non poter disporre, su quanto stava succedendo, di maggiori informazioni del mondo esterno. In particolare volevano sapere chi fosse il nuovo papa prima dell’annuncio pubblico, ed essere così in grado di porgergli il loro omaggio insieme ai cardinali più giovani. Nel caso particolare, l’informazione giunse loro attraverso la “linea rossa”, uno speciale allacciamento telefonico. La decisione di escludere alcuni cardinali dal conclave fu vista anche come un richiamo al fatto che i cardinali e il loro collegio, contrariamente ai vescovi, erano una istituzione umana e non divina, e che in futuro avrebbero potuto esserci ulteriori cambiamenti e riforme riguardo alle modalità di elezione del papa.
Certamente papa Paolo VI pensò molto alla possibilità di includere nel meccanismo elettivo altre persone oltre ai cardinali; in particolare egli pensò a dei rappresentanti delle Chiese Unite e ai vescovi membri del Comitato del sinodo dei vescovi (che, essendo nella maggior parte eletti dal sinodo, rappresentano il corpo episcopale). Alla fine decise di non farne nulla, ma le probabilità che oggi papa Francesco da parte sua apporti qualche cambiamento potrebbero essere notevoli. Il sistema attuale risponde all’assoluta necessità di sapere quali persone abbiano diritto di entrare in conclave e di partecipare all’elezione. Qualsiasi risoluzione diversa da quella attuale del Collegio dei cardinali, come il ricorso alle conferenze episcopali o ai votanti eletti dal sinodo dei vescovi, rischierebbe di riportare agli inconcludenti risultati che spesso afflissero la chiesa nel medioevo. Il sacro Collegio ha per suo conto un piccolo segretariato costituito da tre cardinali e da un decano. I suoi membri più importanti, da un punto di vista costituzionale e spesso anche politico, sono il decano e il camerlengo di Santa romana chiesa (carica che non va confusa con quella di camerlengo del sacro Collegio). Durante il periodo di interregno dopo la morte di un papa, il camerlengo, oltre ad assicurare la continuità dell’amministrazione ordinaria della chiesa tramite una commissione di cardinali residenti a Roma, organizza in collaborazione col decano i funerali del papa defunto e si occupa della convocazione e supervisione del conclave che dovrà eleggere il nuovo pontefice. In occasione dell’elezione del papa, i cardinali funzionano come entità corporativa, riunendosi in congregazione generale per preparare il conclave dove, in un numero massimo di 120, i cardinali elettori daranno il proprio voto. Papa Paolo VI stese le ultime norme per la conduzione del conclave nel documento Romano Pontefice Eligendo, in cui rielaborò una serie di norme precedenti puntando alla correttezza procedurale e alla assoluta segretezza. Le norme poi furono nuovamente riviste da Giovanni Paolo II. Ecco cosa dice sui cardinali il Codice di Diritto Canonico emanato nel 1983:
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Codice di Diritto Canonico – Capitolo III
I CARDINALI DI SANTA ROMANA CHIESA
Can. 349 – I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all’elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale.
Can. 350 – §1. Il Collegio dei Cardinali è distinto in tre ordini: l’ordine episcopale, cui appartengono i Cardinali ai quali il Romano Pontefice assegna il titolo di una Chiesa suburbicaria e inoltre i Patriarchi Orientali che sono stati annoverati nel Collegio dei Cardinali; l’ordine presbiterale e l’ordine diaconale.
- §2. A ciascun Cardinale dell’ordine presbiterale e diaconale viene assegnato dal Romano Pontefice un titolo o una diaconia nell’Urbe.
- §3. I Patriarchi Orientali assunti nel Collegio dei Cardinali, hanno come titolo la propria sede patriarcale.
- §4. Il Cardinale Decano ha come titolo la diocesi di Ostia, insieme all’altra Chiesa che aveva come titolo precedente.
- §5. Mediante opzione fatta nel Concistoro e approvata dal Sommo Pontefice, i Cardinali dell’ordine presbiterale, nel rispetto della priorità di ordine e di promozione, possono passare ad un altro titolo e i Cardinali dell’ordine diaconale ad un’altra diaconia e, se sono rimasti per un intero decennio nell’ordine diaconale, possono passare anche all’ordine presbiterale.
- §6. Il Cardinale che passa per opzione dall’ordine diaconale all’ordine presbiterale, ottiene la precedenza su tutti i Cardinali presbiteri che sono stati assunti al cardinalato dopo di lui.
Can. 351 – §1. Ad essere promossi Cardinali vengono scelti liberamente dal Romano Pontefice uomini che siano costituiti almeno nell’ordine del presbiterato, in modo eminente distinti per dottrina, costumi, pietà e prudenza nel disbrigo degli affari; coloro che già non siano Vescovi, devono ricevere la consacrazione episcopale.
- §2. I Cardinali vengono creati con un decreto del Romano Pontefice, che viene reso pubblico davanti al Collegio dei Cardinali; dal momento della pubblicazione essi sono vincolati dai doveri e godono dei diritti definiti dalla legge.
- §3. Colui che è promosso alla dignità cardinalizia, se il Romano Pontefice ne ha annunciato la creazione, riservandosi però il nome in pectore, durante questo tempo non è tenuto ad alcun dovere e non gode di alcun diritto proprio dei Cardinali; tuttavia dopo che il suo nome è stato reso pubblico dal Romano Pontefice, è tenuto a tali doveri e fruisce di tali diritti; ma gode del diritto di precedenza dal giorno della riserva in pectore.
Can. 352 – §1. Presiede il Collegio dei Cardinali il Decano e, se impedito, ne fa le veci il Sottodecano; il Decano, o il Sottodecano, non ha nessuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma è considerato primus inter pares.
- §2. Quando l’ufficio di Decano diviene vacante, i Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, e solo essi, con la presidenza del Sottodecano, se è presente, oppure del più anziano tra di loro, eleggano al proprio interno chi debba diventare il Decano del Collegio; comunichino il suo nome al Romano Pontefice, al quale spetta approvare l’eletto.
- §3. Nello stesso modo previsto al §2, sotto la presidenza del Decano, viene eletto il Sottodecano; spetta al Romano Pontefice approvare anche l’elezione del Sottodecano.
- §4. Il Decano e il Sottodecano, se ancora non lo hanno, acquistino il domicilio nell’Urbe.
Can. 353 – §1. I Cardinali prestano principalmente aiuto con attività collegiale al Supremo Pastore della Chiesa nei Concistori, nei quali si riuniscono per ordine del Romano Pontefice e sotto la sua presidenza; i Concistori possono essere ordinari o straordinari.
- 2. Nel Concistoro ordinario vengono convocati tutti i Cardinali, almeno quelli che si trovano nell’Urbe, per essere consultati su qualche questione grave, che tuttavia si verifica più comunemente, o per compiere determinati atti della massima solennità.
- 3. Nel Concistoro straordinario, che si celebra quando lo suggeriscono peculiari necessità della Chiesa o la trattazione di questioni particolarmente gravi, vengono convocati tutti i Cardinali.
- 4. Solo il Concistoro ordinario in cui si celebrino particolari solennità può essere pubblico, in cui cioè, oltre ai Cardinali, vengono ammessi i Prelati, i legati delle società civili ed altri che vi sono invitati.
Can. 354 – I Padri Cardinali preposti ai dicasteri o agli altri organismi permanenti della Curia Romana e della Città del Vaticano, che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età, sono invitati a presentare al Romano Pontefice la rinuncia all’ufficio, ed egli provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze.
Can. 355 – §1. Spetta al Cardinale Decano ordinare Vescovo il Romano Pontefice eletto, qualora non fosse ordinato; se il Decano è impedito, tale diritto spetta al Sottodecano, e se anche quest’ultimo è impedito, al Cardinale più anziano dell’ordine episcopale.
- §2. Il Cardinale Proto-diacono annuncia al popolo il nome del Sommo Pontefice neo-eletto; inoltre impone il pallio ai Metropoliti o lo consegna ai loro procuratori, in nome del Romano Pontefice.
Can. 356 – I Cardinali sono tenuti all’obbligo di collaborare assiduamente col Romano Pontefice; perciò i Cardinali che ricoprono qualsiasi ufficio nella Curia, se non sono Vescovi diocesani, sono tenuti all’obbligo di risiedere nell’Urbe; i Cardinali che hanno la cura di una diocesi come Vescovi diocesani, si rechino a Roma ogni volta che sono convocati dal Romano Pontefice.
Can. 357 – §1. I Cardinali ai quali è stata assegnata in titolo una Chiesa suburbicaria o una chiesa nell’Urbe, dopo che ne hanno preso possesso, promuovano il bene di tali diocesi e chiese mediante il consiglio e il patrocinio, pur senza avere su di esse alcuna potestà di governo, e per nessuna ragione interferiscano in ciò che riguarda l’amministrazione dei beni, la disciplina o il servizio delle chiese.
- §2. I Cardinali che si trovano fuori dell’Urbe e fuori della propria diocesi, sono esenti dalla potestà di governo del Vescovo della diocesi in cui dimorano in tutto ciò che riguarda la propria persona.
Can. 358 – Al Cardinale al quale il Romano Pontefice dia l’incarico di rappresentarlo in qualche solenne celebrazione o in qualche assemblea di persone, come Legato a latere, cioè come suo alter ego, come pure al Cardinale al quale venga affidato di compiere un determinato incarico pastorale come suo inviato speciale, compete solo quanto gli è demandato dal Romano Pontefice.
Can. 359 – Mentre la Sede Apostolica è vacante, il sacro Collegio dei Cardinali ha nella Chiesa solamente quella potestà che gli è conferita nella legge peculiare.
1 commento su “I Cardinali di Santa Romana Chiesa: identità e missione – di Don Marcello Stanzione”
Articolo interessante ed esaustivo per lo specifico argomento trattato inerente anche le norme e le procedure di nomina dei Cardinali che purtroppo il riformatore scatenato sta usando come arma letale per epurare l’opposizione e piazzare la Nomenklatura a sua immagine e somiglianza. Forse qualche suo cardinale-yes-man, dopo l’abuso della definizione customizzata della parola “misericordia”, dovrebbe fargli scoprire anche la definizione di una parola dimenticata: Giustizia! … e, visto che ci siamo, un’altra ancora: Parusia!