di Patrizia Fermani
fonte: Corrispondenza Romana
Cinque anni fa la prima sezione della Cassazione ha decretato la condanna a morte di Eluana Englaro con una sentenza che è stata inesorabilmente eseguita il 9 febbraio 2009. Non bisogna stancarsi di ricondurre senza esitazioni a questa realtà inequivocabile una vicenda che continua ad essere fraintesa e distorta.
Eluana è morta, secondo il disegno perseguito tenacemente dal padre in veste di tutore e su “autorizzazione” del giudice, perché si è smesso di fornirle il nutrimento che non era in grado di procurarsi da sola: reato commissivo mediante omissione secondo la dottrina penalistica, come quello compiuto dalla madre che volontariamente smette di dare il latte al proprio bambino provocandone la morte. E che questo evento sia stato autorizzato da un giudice non cambia la sua fisionomia di fatto delittuoso (introduce semmai un fattore di straordinario allarme sociale) perché la responsabilità penale è personale e chiunque sia capace di intendere e di volere deve rispondere dell’evento lesivo penalmente rilevante in ragione del proprio contributo alla sua realizzazione. Ma non può e non deve continuare ad essere pudicamente eluso, secondo una potente copertura mediatica, forse più insipiente che premeditata, che la morte di Eluana Englaro è stata la conseguenza diretta, anzitutto, di un vero e proprio monstrum giuridico, messo in piedi dal giudice di legittimità e definito dal giudice di rinvio attraverso provvedimenti arbitrari, non solo privi di fondamento normativo, ma anche eversivi dello stesso ordinamento.
Una vicenda, questa, in cui inconsueti aspetti psicologici hanno trovato inaspettata corrispondenza in inconsueti paradossi giuridici.
Le sequenze che hanno preceduto l’epilogo tragico sono note: un incidente oscura improvvisamente la sfolgorante giovinezza di una ragazza che rimane in coma vegetativo; non più autosufficiente, assistita dapprima dalla madre, viene poi affidata alle cure delle suore misericordine della clinica di Lecco in cui è nata, e alle cui premure dimostrerà fino alla fine con piccoli segni di poter rispondere affettivamente. Ma il padre sente subito come insopportabile quella sopravvivenza fisica della figlia, forse in conflitto con l’idea che la ragazza ha lasciato di sé nella sua mente: fin dall’inizio chiede inutilmente ai medici di interrompere la nutrizione che la tiene in vita. Il tempo passa, la ragazza è sana e forte e non ci sono processi patologici in corso. Per vivere ha solo bisogno, come tutti, di essere nutrita.
Englaro invece vuole che quella vita sia interrotta perché non è di essa che ci si può accontentare; tuttavia non intende assumersi personalmente ed esclusivamente la responsabilità di eliminarla. Egli vuole che la morte di Eluana sia sentita da tutti come auspicabile e che tutti riconoscano la legittimità della sua soppressione. Eppure, se una tale scelta estrema fosse stata compiuta personalmente, avrebbe indicato quella dismisura del sentimento di fronte alla quale diventa difficile il giudizio e insondabile la realtà della cose. E invece, il disegno di Englaro è andato oltre ogni possibilità di compassione, perché egli ha mirato a trasferirne arbitrariamente il fardello sulle spalle di una intera collettività: tutta la vicenda è allora uscita dall’ordinaria tragicità del dolore umano, perchè egli ha trasformato un’ossessione personale in un programma politico, e ad esso ha affidato la funzione catartica che hanno i lavacri nell’inconscio di lady Macbeth.
Eluana doveva diventare il simbolo della ideologia della libertà, quella che non riconosce i limiti della natura e della sorte e inalbera la bandiera dell’Io su tutto e su tutti anche al di là dei valori della solidarietà familiare. Egli ha puntato al riconoscimento giuridico di un proposito che voleva porsi contro ogni legge.
Di mezzo c’era tutto un ordinamento giuridico, in primo luogo quella legge penale che è posta a presidio della vita umana e tutela le condizioni fondamentali della convivenza civile: nessuno può disporre della vita altrui, neppure col consenso della vittima; chi causa la morte di un uomo commette omicidio. Tuttavia si può disporre della propria vita, non è punito il tentativo di suicidio, ed è lecito rifiutare le cure mediche anche quando queste sono condizione per la propria sopravvivenza. Questa la via che è sembrata aprirsi ad Englaro per il perseguimento del proprio obiettivo: poiché Eluana non può suicidarsi né lasciarsi morire, si potrebbe ottenere in qualche modo che venga meno il suo sostentamento, e ricondurre la morte conseguente, indotta da altri, ad una sua ipotetica ma definita volontà di non sopravvivere.
Sempre confidando nella possibilità di evitare la legge penale. Egli ritiene, per sua stessa ammissione, che tale opzione sia offerta dagli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. Tuttavia, trattandosi di soggetto in stato vegetativo, anche il rifiuto della nutrizione diventa materialmente impossibile: c’è allora la via offerta dalla tutela, che attribuisce a chi ne è titolare di agire in sostituzione dell’incapace per la cura dei suoi interessi e per l’esercizio dei diritti che non siano personalissimi.
Englaro chiede l’interdizione della figlia di cui si fa nominare tutore ed inizia un decennio di ricorsi volti ad ottenere dal giudice di sostituire il proprio consenso a quello dell’incapace per la sospensione della sua nutrizione. I ricorsi vengono però respinti dai giudici di merito, perché il tutore è preposto alla cura dell’incapace e può sostituire la propria alla volontà di questi nella amministrazione dei beni patrimoniali e anche nella scelta delle eventuali soluzioni terapeutiche, ma non nell’esercizio dei diritti personalissimi fra i quali è ovviamente da annoverare quello relativo alla decisione sulle condizioni della propria sopravvivenza. Rimane dunque l’ostacolo dell’impossibilità di sostituire il consenso dell’incapace con un ipotetico consenso presunto “trasmesso” dal tutore.
Ma l’impresa non sembra impossibile ad Englaro ed ai suoi legali: bisogna solo aspettare che un giudice compiacente faccia propria quell’ideologia eutanasica e si potrà sempre contare su di una manipolazione mediatica capace di creare proficue suggestioni collettive. Ed ecco che nel 2007 la I sezione della Cassazione modella sulle richieste del ricorrente un provvedimento la cui motivazione, come è stato osservato, viene costruita per dare apparente plausibilità ad un dispositivo già prestabilito, ma “che non trova nell’ordinamento alcun fondamento giuridico” come ebbe ad affermare Vassalli subito dopo la pubblicazione della sentenza, meravigliato nel riconoscere nel presidente di quella sezione una antica promettente allieva.
Per capire il meccanismo escogitato dal giudice sulla falsariga dei motivi proposti dal ricorrente, occorre schematizzare ancora una volta la questione: ognuno può decidere la propria sorte, e quindi rifiutare i trattamenti che gli assicurano la sopravvivenza; il soggetto capace può rifiutare anche la nutrizione artificiale, ma non può chiedere la cooperazione altrui perché si ricadrebbe, per il terzo, nella fattispecie penalistica di aiuto al suicidio o di omicidio del consenziente. Tutto ciò ovviamente non vale nel caso dell’incapace in stato vegetativo che non è in grado di manifestare alcuna volontà: la sottrazione della nutrizione a costui da parte di terzi configura comunque omicidio volontario.
La corte si disinteressa di ogni profilo penalistico: se l’incapace non è in grado di rifiutare attualmente la nutrizione per lasciarsi morire, la decisione può essere presa dal suo tutore sulla base di una volontà presunta dell’interdetto, ricavata dal ricordo delle opinioni espresse quando questi era nel pieno possesso delle sue facoltà, di fronte a situazioni analoghe a quella presente. Questa, però, non è solo una forzatura interpretativa da parte del Collegio, è lo stravolgimento di un principio fermo ed irrinunciabile, secondo cui il consenso che il soggetto può portare alla realizzazione di condizioni che gli sono sfavorevoli deve essere sempre univoco ed attuale.
Principio di civiltà che pone al riparo da arbitri ed abusi di ogni genere. Inoltre, in tema di rinuncia alla nutrizione, viene violato l’espresso divieto, per il tutore, di agire in nome e per conto dell’incapace nel campo dei diritti personalissimi. Ma tale violazione di principi consolidati viene giustificata sul piano dei valori fondamentali della religione laica: si tratta, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, di rispettare il principio di autodeterminazione e il sacro sentimento della propria dignità personale incompatibile con il protrarsi di una vita menomata; valori di fronte ai quali viene meno anche da parte del medico il dovere di adoperarsi per la sopravvivenza del paziente.
Tuttavia le forzature del sistema e la proclamazione di tali giustificazioni non valgono ad allontanare lo spettro dell’omicidio. Per provocare la morte della donna attraverso la sottrazione del nutrimento occorre che qualcuno si prenda la briga di staccare il sondino che glielo assicura, e non può essere elusa la norma penale che vieta la causazione della morte di chiunque. Ecco allora che la Corte costruisce il paradosso finale: sarà il giudice stesso ad autorizzare quell’operazione, e tanto varrà a trasformarla in azione non penalmente perseguibile: una sorta di assoluzione anticipata per depenalizzazione giudiziaria.
Una pretesa che, se non avesse avuto le conseguenze tragiche che sappiamo, e in tempi meno assuefatti al camuffamento di ogni abuso, sarebbe risultata grottesca. Invece un po’ tutti, chierici e laici, si sono trovati d’accordo nel convenire che bene o male qualcosa di nuovo nel senso di nuove norme si fosse affacciato nel mondo del diritto. In realtà nel mondo del diritto non si è affacciato un bel nulla, perché quel provvedimento privo di ogni fondamento giuridico è abnorme e come tale giuridicamente irrilevante. Nessun giudice, come nessun altra autorità, ha il potere di autorizzare la commissione di un reato, cioè consentire qualcosa che la legge penale vieta. Il provvedimento, aldilà della sua veste formale, per l’abnormità del contenuto non può essere riconosciuto come atto giurisdizionale tipico (nella specie di provvedimento di giurisdizione volontaria), ma è giuridicamente inesistente e come tale ineseguibile. Come sarebbe il provvedimento penale che prevedesse la condanna ai lavori forzati, o l’arresto per debiti, o la sentenza del giudice civile che autorizzasse un esproprio proletario. E di questo il Pubblico Ministero dovrebbe prima o poi accorgersi.
Englaro, anche in recenti interviste, si vanta di essere stato ospitato con successo all’Università di Padova in un convegno su “Medicina e diritto”, quale simbolo benemerito di una nuova temperie giuridica e culturale. In realtà in quel convegno poco si parlò di medicina e per nulla di diritto. Infatti i giuristi presenti parlarono d’altro, impegnati nel cavalcare ossequiosamente l’onda della nouvelle ideologie eutanasica televisivamente redditizia e proficua per il risanamento del bilancio dello stato; salvo qualche scampagnata nelle progressive praterie delle Corti americane, che, appartenendo però a tutt’altro ordinamento, si sa che con il nostro diritto non hanno nulla a che fare.
Eluana è morta nella orrenda solitudine della prigione in cui era stata trasferita dai propri carcerieri, anche senza il conforto umano che si concede agli ultimi istanti di un condannato a morte. Il padre continua a battere l’Italia con la sua compagnia di giro, sorretto dall’eloquio e dal pensiero di Amato De Monte. Il cittadino, intorpidito dal fumo delle parole e dall’ancestrale rispetto verso l’autorità dei giudici, continua ad ignorare che un delitto è stato commesso in nome del popolo italiano.