Il vizio insanabile di tutta la legge sta nel fatto che venga punito un atteggiamento soggettivo che non tollera di essere sottoposto a sindacato da chicchessia. Inoltre, l’insondabilità dell’atteggiamento interiore, che per ciò stesso si sottrae anche alla possibilità dell’accertamento probatorio, si traduce nella assoluta indeterminatezza della fattispecie che, compromettendo la stessa tipicità del reato, spalanca le porte all’arbitrio del giudice e alla violazione del diritto di difesa dell’imputato.
di Patrizia Fermani
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Il disegno di legge Scalfarotto approvato alla Camera e felicemente in discussione al Senato è stato denominato dagli stessi proponenti come “norme contro l’omofobia”. Si tratta sotto tutti gli aspetti di un monstrum giuridico, perché privo di giustificazione pratica, e in contrasto con i principi sostanziali e formali irrinunciabili volti a garantire che la norma penale non si trasformi in strumento di arbitrio, contraddicendo la propria vocazione naturale alla salvaguardia della convivenza civile.
Tuttavia, per dimostrare l’illegittimità di tale proposta legislativa, bisogna evitare di addurre argomenti che, non centrando perfettamente il problema, rischiano di togliere vigore ad una critica inoppugnabile oltreché radicale.
In particolare, si sente ripetere che uno dei vizi capitali del progetto sarebbe la mancanza, in seno alla stessa normativa proposta, di una definizione di omofobia, e che questo aprirebbe la porta all’arbitrio dell’interprete.
Ma, ci chiediamo, poiché al problema dell’arbitrio dell’interprete risponde il principio di determinatezza della fattispecie del reato, è proprio la definizione di questo il requisito mancante nel nostro caso? In altre parole, è davvero consustanziale alla previsione di un reato particolare la sua definizione teorica?
In ogni caso occorre intendersi preliminarmente sul significato da attribuire al termine “definizione”.
Per Aristotele, che per primo ne ha fissato il concetto, è l’enunciazione di quell’insieme di caratteristiche che manifestano l’essenza della cosa definita (orismos). Quindi è l’oggetto di un atto intellettivo che presuppone sempre una cosa esistente. Ma è evidente che questo oggetto può essere una realtà materialmente verificabile, o un concetto elaborato astrattamente. Così la definizione di tavolo tende a coincidere con la sua descrizione, mentre la definizione di virtù o di giustizia viene a dipendere da una serie di presupposti concettuali che le danno anche un contenuto variabile.
Per questo, Aristotele stesso avvertì l’esigenza di distinguere la definizione propriamente detta dalla descrizione.
Questa differenza appare evidente proprio nel campo del diritto, e del diritto penale in particolare.
Qui, si può dire subito che le definizioni appartengono alla scienza del diritto e che la legge penale in particolare si avvale della descrizione dei fatti e non della loro astratta concettualizzazione. Infatti il diritto si realizza sul piano giurisdizionale, laddove i fatti devono essere accertati attraverso la prova, perchè il giudice applichi la legge. Il giudice che deve stabilire se Tizio deve cento a Caio verifica se i fatti corrispondono a quelli descritti dalle norme, non la validità della (nota) definizione di obbligazione data da Gaio. Perchè le definizioni giuridiche che non siano semplicemente descrizioni di fatti previsti concretamente hanno a che fare con la dogmatica giuridica, servono alla scuola per la elaborazione della teoria che andrà ad influenzare indirettamente il processo evolutivo del fenomeno giuridico e la sua intrepretazione, ma non entrano direttamente nella formulazione delle norme, soprattutto di quelle penali.
In particolare non se ne avvarrà il giudice penale, perchè egli nella fattispecie tipica trova il modello di un fatto descritto in tutti i tratti essenziali quali debbono essere verificabili in concreto. E non è la concettualizzazione di questo fatto a dovere essere verificata. I giuristi hanno sempre proposto delle definizioni del reato in generale, variabili a seconda delle proprie concezioni personali e del relativo bagaglio culturale e filosofico. Ma a stabilire la regola di giudizio in un sistema basato sul principio di oggettività giuridica e materiale del reato, è la descrizione dell’azione lesiva contenuta nella norma, non la sua teorica astrazione .
Dunque il legislatore penale non definisce i comportamenti criminosi, ma propriamente li descrive, ovvero li definisce soltanto in quanto li descrive nei loro tratti oggettivamente verificabili in concreto.
E qui interviene la critica insanabile al progetto Scalfarotto e alla sua pericolosità. Perchè la fattispecie ideata tradisce realmente ogni esigenza di oggettività.
Ma non perché, come qualcuno vorrebbe, non venga definita l’omofobia, ma perchè viene indicata come punibile non una azione lesiva, ma un atteggiamento soggettivo. Quella volontà negativa che riguarda il peccato ma non il reato per il quale cogitationis nemo patitur.
E l’omofobia altro non è se non la cogitatio di chi commette un reato comune per odio verso ciò che la vittima rappresenta.
Come sappiamo, infatti, è stato utilizzato lo schema della legge Mancino, della quale il ddl ha assunto, con la palese incostituzionalità, tutti i vizi sostanziali e formali. Fra questi, gravissimo, la indeterminatezza della fattispecie. Ma questa non deriva da una presunta mancanza di definizione del comportamento lesivo, e neppure più semplicemente della sua descrizione. Infatti, si dice a chiare lettere che è punito come fattispecie autonoma il reato compiuto per odio contro le persone dedite alle pratiche omosessuali e la diffusione di idee ispirate a tale eversione. Né più né meno di quanto è stato stabilito per l’odio razziale. Ma a nessuno è mai venuto in mente di dire che l’illegittimità della legge Mancino derivi dalla mancanza di definizione dell’odio razziale, poiché non c’è motivo per non sapere che cosa abbia inteso il legislatore.
Il vizio insanabile di tutta la legge sta nel fatto che venga punito un atteggiamento soggettivo che non tollera di essere sottoposto a sindacato da chicchessia. Inoltre, l’insondabilità dell’atteggiamento interiore, che per ciò stesso si sottrae anche alla possibilità dell’accertamento probatorio, si traduce nella assoluta indeterminatezza della fattispecie che, compromettendo la stessa tipicità del reato, spalanca le porte all’arbitrio del giudice e alla violazione del diritto di difesa dell’imputato.
Non ci sembra inutile questa puntualizzazione, perché, se si mette l’accento sulla presunta mancanza di definizione dell’omofobia – il cui significato emerge invece in modo palese dalla lettera del disegno di legge – si dovrebbe pensare, ragionando a contrario, che una volta stilata una dotta definizione, magari in luminosi termini psico analitici, ci dovremmo ritenere soddisfatti e magari venire a più miti consigli sulla inaccettabilità di quello che, torniamo a dire, è soltanto un funesto monstrum giuridico e culturale.
5 commenti su “L’omofobia e la sua definizione – di Patrizia Fermani”
Perfetto giudizio. Molto indicativo il richiamo all’atteggiamento interiore, tanto caro ai penalisti tedeschi degli anni ’30 e non e’ un caso se tale teoria ispiro’ il codice penale promulgato da Hitler; si voleva punire non tanto l’oggettività’ del comportamento (l’omicidio, il furto, ecc) ma piuttosto la volontà anche se inespressa per facta concludentia, di non essere in sintonia con l’ideologia dominante.
Si gettano dalla finestra gli articoli 1 e 2 del codice penale vigente, gli articoli 21, 25 e 27 della Costituzione nell’indifferenza generale, adesso siamo un Paese allineato e politicamente corretto.
un articolo semplicemente magistrale – dubito che lo leggano e ancor più che lo capiscano i legislatori della classe scalfarotto…
Sarà sufficiente – se mai quest’abominio vedrà mai la luce, del che dubito – ricorrere alla Consulta.Qualche volta funziona, vedi la recente sentenza sul caso Pollari/Abu Omar
Per Aristotele, che per primo ne ha fissato il concetto, è l’enunciazione di quell’insieme di caratteristiche che manifestano l’essenza della cosa definita (orismos). Quindi è l’oggetto di un atto intellettivo che presuppone sempre una cosa esistente. Ma è evidente che questo oggetto può essere una realtà materialmente verificabile, o un concetto elaborato astrattamente. Così la definizione di tavolo tende a coincidere con la sua descrizione, mentre la definizione di virtù o di giustizia viene a dipendere da una serie di presupposti concettuali che le danno anche un contenuto variabile.
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Gentilissima Patrizia Fermani, ancora una volta GRAZIE, per questa sua acuta puntualizzazione.
Ne ho estrapolato un passaggio, in quanto si collega alla definizione del termine ‘ omofobia ‘ che prima ancora, è un PASTROCCHIO ETIMOLOGICO da bar dello sport, anzi no, da loggetta di soloni mentecatti che arrivano a coniare termini di inusitata ignoranza, pur di arrivare la’ dove la ragione non può ammettere certe elucrubazioni mentali.
Fu coniato negli anni 70 da un psicologo americano tal George Weinberg, di religione ebraica. A conferma, nientemeno uno scritto di Donatella Di Cesare, filosofa, inserito in un portale di religione ebraica on line, quindi a riguardo ( e per conferma ) una fonte autorevole. Tra l’altro ( Deo Gratias ) la stessa Di Cesare sottolinea l’ ambiguità del termine ‘ omofobia’ .
[…] La parola vuol dire letteralmente paura dello stesso, del medesimo. Perciò è di per sé ambigua. Perché in realtà non indica che la paura per l’omosessualità, l’altrui e la propria (magari latente e repressa). Ed emerge soprattutto dove domina il rifiuto per il diverso, per l’altro.
Proprio a partire dal suo ebraismo Weinberg ha rivendicato la possibilità e, anzi, la necessità di essere rispettati come altri, perché altri. Per quanto disagevole e complesso possa essere il confronto sull’omosessualità nell’ebraismo, è dell’alterità dell’altro, della sua accoglienza, che deve farsi carico il popolo ebraico. […]
http://moked.it/blog/2009/08/03/weinberg-fra-omofobia-e-rispetto-per-laltro/
INFATTI :
OMO = Primo elemento di composti col valore di “uguale”, “medesimo” (omogamia); si contrappone a etero. Il che E’ chiaro OMO non stà per uomo nè tantomeno per omosessuale, giacchè il termine omosessuale significa nientemeno che medesino/uguale sessuale, il che è corretto. Sono o non sono gli omosessuali dello stesso sesso?
UOMO = La parola uomo deriva dalla radice sanscrita bhu- che successivamente divenne hu- (da cui anche humus = terra). Uomo significa quindi “creatura generata dalla terra”. con ciò dal latino hŏmo.
FOBIA = dal greco φόβος, phóbos, “panico, paura”
Bene ….no, anzi male malissimo ….ecco come si comporta una persona fobica:
[…] Il fobico, di fronte ad una situazione può provare i sintomi di una persona in condizioni di urgenza : vertigini, accelerazione del battito cardiaco, aumento della sudorazione etc. e reagisce fuggendo. Quando tuttavia questo non è possibile, la persona fobica tenta di evitare la situazione fonte di paura, restringendo così le proprie attività vitali. Il fobico, tuttavia, riconosce che le proprie paure sono esagerate, ma nonostante questo,se si avvicina alla situazione, il timore, la convizione di essere incapace di fronteggiarla e l’evitamento, persistono. Solitamente le conseguenze da lui temute sono immaginate come spaventose sia oggettivamente che soggettivamente, anche se, ad un osservatore, l’oggetto o la situazione temuta appaiono come innocui.
Sullo specifico stimolo-situazione fobica, ad esempio l’astrofobia ( fulmini), l’ailurofobia ( gatti), l’ofidiofobia ( serpenti) e via dicendo. La fobia sociale, in particolare, riguarda la paura di agire, di fronte agli altri, in modo imbarazzante o umiliante e di ricevere giudizi negativi. Questa paura può portare chi ne soffre ad evitare la maggior parte delle situazioni sociali, per la paura di comportarsi in modo “sbagliato” e di venir mal giudicati. Solitamente le situazioni più temute sono quelle che implicano la necessità di dover fare qualcosa davanti ad altre persone. La fobia sociale è un disturbo assai diffuso: ne soffre dal 3 al 13% della popolazione e sono le donne a soffrirne di più. Il fobico sociale teme di apparire ansioso e di mostrarne i segni, per esempio teme di diventare rosso (eritrofobia), di tremare, di sudare, oppure di non sapere cosa dire e quindi di stare in silenzio e in disparte quando si trova in mezzo ad altre persone. Le caratteristiche tipiche sono: consapevolezza dell’irragionevolezza della propria paura e conseguente colpevolizzazione per non riuscire ad agire e vivere come tutti; marcata ansia anticipatoria rispetto alle situazioni temute; evitamento di quest’ultime. In base al grado in cui il comportamento fobico interferisce con la capacità della persona di funzionare, i pazienti affetti possono presentare da adulti una dipendenza finanziaria dagli altri e diversi gradi di compromissione della vita sociale, del successo lavorativo e, nel caso di giovani, dei risultati scolastici; a volte si può associare anche ad attacchi di panico. […] ( estrapolato da: http://www.psicotime.it/fobia-sociale-psicologo-roma/ )
Altro interessantissimo contributo ce lo offre: http://www.associazionelatorre.com/2013/08/a-proposito-della-legge-contro-lomofobia/
[..] Il termine compare per la prima volta nel libro «La società e l’omosessuale sano» ( Society and the Healthy Homosexual), pubblicato nel 1971 dallo psicologo americano di origine ebraica George Weinberg. Va notato però che già la parola stessa è sospetta, in quanto etimologicamente significa, dal greco antico, homòios (uguale, stesso) + fòbos (paura), «paura dello stesso», «paura dell’uguale». Ma va osservato che «l’omofobo», immaginando che esista realmente come persona, non ha paura dell’uguale, ma semmai del diverso, e per la precisione dell’omosessuale; si dovrebbe quindi, al più, parlare di omosessualfobia o di gayfobia, e non di omofobia: ciò che infatti fa «paura» non è che l’altro è «uguale» a me, ma appunto che è «diverso» e ha un comportamento e abitudini sessuali devianti e viziose. Già a partire dal termine utilizzato siamo quindi di fronte a una farsa, a una cosa poco seria, alla creazione di una neolingua totalitaria che si annoda in contraddizioni ridicole e stridenti. […]
Ovviamente il mio:
” loggetta di soloni mentecatti che arrivano a coniare termini di inusitata ignoranza, pur di arrivare la’ dove la ragione non può ammettere certe elucrubazioni mentali.”
non era riferito a Weinberg in particolare, ma in generale, dato che per il signor in questiome, oltre ad indifferenza, altro non provo.
La mia puntualizzazione mira sullo stravolgimento della nostra lingua, la quale viena ferita a scapito di una neolingua che cambia totalmente il vero significato dei termini e con ciò, (in relazione a quanto riportato dall’articolo) arriva a formulare accuse di ‘patologie’ sociali, come la fobia verso gli omosessuali, tra l’altro inesistente.
Non ho mai visto nessuno, che si dimeni o fugga via gridando alla vista di un omosessuale……..nemmeno ai rumorosi ‘gay pride’ con ciò prima di approvare una legge, basata su un pastrocchio etimologico, per arrivare ad accusare cittadini onesti di essere colpiti da una ‘ patologia sociale ‘ tutta da dimostrare, ci si pensi molte volte ….. lo dico per i legislatori che sarebbero giustamente ridicolizzati da persone con un minimo di intelletto e istruzione.