Tutto il discorso intorno alle misure di prevenzione imposte per contenere il contagio si articola in due filoni fondamentali: quello della loro efficacia clinica da un lato e quello della relativa compatibilità costituzionale dall’altro.
Così, se l’osservanza delle regole risulta in ogni caso ottimale un po’ dappertutto, anche perché su ogni dubbio prevalgono la paura e il principio di precauzione, la discussione rimane vivace in entrambi i versanti. Cosa in sé buona, evidentemente, in quanto sta a significare che il disagio non ha lasciato spazio al precoce abbandono a una pessimistica rassegnazione o alla depressione. Ed è auspicabile che un contenuto atteggiamento critico persista, a mo’ di difesa immunitaria generalizzata.
Ma è anche evidente che questo spirito critico non deve girare a vuoto, magari eludendo proprio quel bersaglio che invece è ora indispensabile e urgentissimo colpire: l’esautoramento del Parlamento. Lì si annida un pericolo difficile da misurare, frutto di mero arbitrio e capace di generare ogni sorta di arbitrio.
Ora dunque non manca chi si interroghi ogni giorno sulla legittimità costituzionale delle misure restrittive della libertà personale imposte in nome della cosiddetta emergenza sanitaria. Non manca poi chi, andando più a fondo, metta in evidenza l’inadeguatezza giuridica della forma dei provvedimenti adottati, anzi della assoluta mancanza di forma codificata, e del fatto che gli ordini impartiti al popolo non siano neppure atti del Governo nel suo complesso, ma di un singolo, l’ormai leggendario avvocato del popolo il quale per diramarli non usa neppure un balcone, ma semplicemente la tastiera di casa sua.
Di certo, se il problema della forma rimane aperto, ciò che invece va a bilanciare, e dovrebbe anche superare ogni dubbio sulla legittimità sostanziale degli interventi restrittivi, è lo stato di eccezione. Che esso ci sia è un dato incontrovertibile, e come tale dovrebbe anche indurre a smorzare un po’ i toni di chi si concentra anzitutto sulla costrizione di alcune libertà fondamentali. Almeno per quanto riguarda il momento attuale. Infatti la domanda circa una possibile e paventata persistenza futura di tali restrizioni è plausibile e giustificata, ma pone un problema per il momento irrisolvibile e dunque non risolutivo.
Lo stato d’eccezione evoca il famoso aforisma di Schmitt per cui la sovranità stessa si esprime come decisione sullo stato di eccezione, e la proposizione può avere suggerito ad alcuni l’idea che anche su di esso dovrebbe decidere il popolo sovrano, magari attraverso le procedure deputate.
In realtà lo stato di eccezione che, come nel nostro caso, richiede per ovvi motivi anche la sospensione dei diritti costituzionalmente garantiti, fuoriesce anche dallo schema predisposto dall’ordinamento per casi di necessità e urgenza che consentono al governo la decretazione d’urgenza. Neppure il decreto legge infatti, previsto per i casi “ordinari” di necessità e urgenza, può andare oltre lo spazio in cui si muove la legge formale e dunque non potrebbe violare le libertà costituzionalmente garantite. Invece lo stato d’eccezione con cui abbiamo a che fare è quello in cui la “necessità” diventa essa stessa fonte normativa originaria, cioè tale, come scriveva Vezio Crisafulli, da “consentire autoassunzione di particolari poteri formalmente non previsti o addirittura vietati o non attribuiti dal diritto vigente al soggetto che prende ad esercitarli”.
Dunque la decisione sullo stato di eccezione non si colloca al di fuori dell’ordine giuridico. In uno stato di calamità totalmente incalcolabile, occorre in ogni caso che si producano dall’alto interventi urgenti validi per tutti, anche attraverso l’esercizio di un potere non previsto. Lo stesso Schmitt avvertiva del resto come nella stessa funzione regolatrice della legge sia insita implicitamente anche l’eccezione e che dunque la decisione sul caso di eccezione rimanga tutta nell’alveo dell’ordinamento giuridico, pur nelle modalità extra ordinem con cui quello viene affrontato. E qui dobbiamo fare lo sforzo, provvisorio e un po’ fideistico, di intendere il potere di chi emana oggi ordini straordinari in forma straordinaria come delegato dal popolo sovrano. Sappiamo che così non è stato, ma per il momento siamo costretti dalle circostanze a far finta che chi governa abbia anche un vero potere rappresentativo.
Dunque, a parte i problemi di forma che possano tradire un certo disprezzo per il popolo cui sono rivolti, e i dubbi sulla investitura, le restrizioni di certe libertà funzionali ragionevolmente al contenimento del contagio, appaiono alla fine ineludibili e sostanzialmente legittime.
Tuttavia anche la necessità quale fonte contingente di legittimità viene meno appena si varchino i limiti oggettivi in cui deve essere ristretta. Quando, come appare ormai evidente, essa sia già diventata un alibi per l’abuso di potere. La chiusura di fatto del Parlamento al quale è stata ormai sottratta ogni decisione dice senza mezzi termini che lo stato d’eccezione ha indossato la veste del sovvertimento istituzionale ed è uscito del tutto dallo spazio della giustificazione giuridica.
Si è spalancato in poco tempo un campo di totale illegittimità, siamo di fronte ad una distorsione istituzionale, per dirla con un eufemismo, che non solo va denunciata ma non va soprattutto tollerata.
E questo è diventato un problema da affrontare immediatamente, coralmente e con risolutezza. Oltretutto, non solo il Parlamento è chiuso e non decide in generale. In particolare non decide, proprio ora, sulla famigerata richiesta della applicazione del Mes denunciata da più parti, perché di siffatta decisione si sono arrogati tutto il potere un ministro e un discusso e discutibile Presidente del Consiglio. Costoro, sull’onda dello stato d’eccezione sanitaria, pretendono di sottrarre al popolo sovrano, pur nei limiti in cui esso viene rappresentato dal Parlamento, una decisione di importanza capitale per il futuro economico e politico dell’Italia.
Il Mes, che l’esperienza e la logica indicano come una minaccia alla possibilità di una qualsiasi ripresa economica della nazione e della sua indipendenza politica da poteri finanziari cannibalici che mirano a piegarla ai propri appetiti.
A chi obbediscano questi signori che senza vero mandato occupano le stanze del potere, con la compiacente collaborazione di un compiaciuto Presidente della Repubblica che sarebbe preposto per legge alla custodia delle istituzioni repubblicane, è diventata ormai una domanda retorica.
Ora e adesso ogni italiano ha il dovere di esigere da tali soggetti di dare conto di iniziative che non trovano alcuna giustificazione nello stato di eccezione. Perché lo stato di eccezione riguarda soltanto una materia assai ristretta e per il tempo limitato che giustifica modalità di intervento extra ordinem. Al di là di questi limiti, tutto il resto deve rimanere affidato al Parlamento secondo Costituzione.
Ora però, anche sulla gestione sostanziale dello stato di eccezione, sorgono dubbi pesantissimi. L’Italia si è accorta “retroattivamente” di essere in “stato di emergenza nazionale”, già dal primo febbraio e per sei mesi, come da Delibera del Consiglio dei Ministri, datata 31 gennaio e pubblicata il giorno successivo sulla Gazzetta Ufficiale. La Delibera è stata presa facendo propria una nota del 30 gennaio del Ministro della Salute che avvertiva il Governo della necessità di dichiarare, appunto, lo stato di emergenza nazionale. E poiché è statisticamente provato che gli italiani non solo leggono poco i giornali, ma per ignavia non leggono quasi per nulla soprattutto la Gazzetta Ufficiale, si è dato il caso che fossero stati messi in stato di emergenza nazionale senza essersene accorti. Cose che capitano in mezzo al frastuono quotidiano di mille telegiornali e aggiornati intrattenimenti televisivi, e in mancanza di qualche strillone che vada in giro a divulgare le “gride” governative.
Sta di fatto, che mentre qualcuno a nord si rimboccava le maniche alle prime avvisaglie di un pericolo così ben conosciuto in alto loco, la maggior parte dei non lettori di Gazzette Ufficiali hanno continuato a girovagare qua e là liberamente, compreso il Presidente della Repubblica che una settimana dopo la dichiarazione di emergenza nazionale, fra il tripudio di amministratori comunali, autorità accademiche e cultori vari della materia, eleggeva Padova “capitale del volontariato”. Perché è con il volontariato che questi volenterosi “ricuciranno l’Italia” (sic!). La prestigiosa cerimonia si svolgeva negli spazi affollati della Fiera Campionaria.
Del resto sappiamo che nulla come l’eccezione da noi entri nella normalità delle forme e delle decisioni. Obbediamo passivamente a Trattati, facciamo persino guerre ad insaputa del popolo o quanto meno dei suoi rappresentati. Basti ricordare come in un caso di eccezione per antonomasia, come quello positivamente previsto della decisione di entrare in guerra, che richiede la decisione del Parlamento in seduta comune, la decisione fu presa regalmente e de plano contro la Serbia inerme da un altro Presidente del Consiglio. Gli bastò mettersi in testa il cappello da cuoco dei propri padroni, credendo in cuor suo che si trattasse della feluca napoleonica.
Anche se abbiamo appreso in un ritardo, che per tanti è stato fatale, di essere in stato di emergenza nazionale fino a luglio, dobbiamo chiedere conto del suo operato a chi pensa di potere tutto decidere nelle segrete stanze, magari pensando di eludere anche la norma per cui il Parlamento, potrebbe porre, ad esempio, la questione di fiducia.
2 commenti su “Il parlamento vuoto e lo stato di eccezione”
Se Conte si sente come Churchill, deputato a chiedere lacrime, sudore, fatica e sangue ai suoi amministrati, deve avere l’onestà di aprire il governo a tutti i partiti, come fecero i conservatori britannici nella seconda guerra mondiale. A costo di essere sconfitto alle successive elezioni, come accadde a Churchill. Questo sarebbe un comportamento da statista. Ma ci sono ancora statisti in Italia?
Ricordo inoltre che mentre veniva dichiarato lo stato di emergenza dal 1 febbraio 2020, il Presidente Conte impugnava con rabbioso cipiglio la Delibera regionale con la quale il governatore delle Marche, Ceriscioli, sospendeva l’attività didattica in tutta la regione dal 19 febbraio al 4 marzo. E così siamo tornati a scuola tutti, migliaia di docenti e studenti, il lunedì 24 e il martedì 25 febbraio (giorno di Carnevale), giusto in tempo per diffondere meglio il contagio, se mai qualcuno fosse stato positivo e magari asintomatico. Per poi chiudere di nuovo tutte le scuole di ogni ordine e grado, in tutto il territorio nazionale dal 26 febbraio al 3 aprile (e forse si andrà oltre quella data). Ditemi se questa schizofrenia non deve essere denunciato e urlata a gran voce!